In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera 21 luglio 2003, n. 2523
Statuto dello studente e della studentessa (modificata con delibera n. 372 del 21.05.2024)

Visualizza documento intero

Art. 5
Provvedimenti disciplinari

1. I regolamenti interni delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari. I medesimi regolamenti determinano, altresì, le relative misure di carattere educativo, definiscono l'organo competente ad irrogare le sanzioni e stabiliscono il procedimento per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.

2. Il Consiglio d'Istituto definisce le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni, tenuto conto delle proposte formulate dal collegio dei docenti, dai comitati dei genitori, nonché, nelle scuole superiori, delle proposte formulate dai comitati degli studenti e delle studentesse. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto del provvedimento concernente la definizione delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, le stesse vengono inserite nel regolamento interno e comunicate a tutti gli interessati.

3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Tendono inoltre anche al recupero dello studente/della studentessa attraverso attività, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica o della collettività.

4. La responsabilità disciplinare è personale.

5. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

6. Un comportamento scorretto non può influire sulla valutazione del profitto nelle singole materie ed aree disciplinari.

7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libertà di espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

8. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente/della studentessa. Se possibile, allo studente/alla studentessa va offerta l'opportunità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

9. L'eventuale allontanamento dalla comunità scolastica è adottato dal consiglio di classe.

10. Il temporaneo allontanamento dello studente/della studentessa dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. Nella scuola elementare il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica è possibile soltanto nei casi previsti dal comma 12.

11. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente/la studentessa e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

12. In tutti i gradi di scuola l'allontanamento dello studente/della studentessa dalla comunità scolastica può essere disposto quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

13. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo/a stesso/a studente/studentessa sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente/alla studentessa è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

14. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai/alle candidati/e esterni/e.