Allegato Criteri per la concessione di contributi per soggiorni formativi fuori provincia
1. Ambito di applicazione
Sono ammesse alla contribuzione tutte le persone residenti in provincia da almeno un anno e che per motivi di formazione o aggiornamento professionale si rechino in altra provincia o all'estero.Verranno considerate tutte le spese strettamente collegate con il soggiorno formativo e che sono da considerarsi necessarie ed eque in relazione al programma formativo, come in particolare le tasse d'iscrizione, le spese di viaggio, il costo per vitto ed alloggio (vitto: fino a euro 45,00 al giorno, alloggio: alberghi fino a 3 stelle e prezzo al massimo euro 80 al giorno), spese per l'acquisto di libri e materiale didattico. Nei casi in cui il richiedente viaggi con il proprio veicolo vengono applicate le norme concernenti il rimborso delle spese di viaggio dei dipendenti provinciali per quanto riguarda la valutazione delle spese. Le spese di viaggio possono ammontare fino al 30 % delle spese complessive. Il contributo giornaliero non può superare euro 250,00 (escluse le spese di viaggio).La distinta dei costi nella domanda deve ammontare almeno ad euro 500,00; domande con preventivi di spesa inferiori ad euro 500,00 vengono rigettate. Una persona può ricevere al massimo euro 12.000,00 di contributo, anche nel caso che abbia fatto due o più domande. 2. Criteri di valutazione e di commisurazione del contributo
I contributi sono da stabilire in modo che coprano una quota non inferiore al 25 % e non superiore all'75 % della spesa ritenuta necessaria ed equa.Nella determinazione dell'ammontare si tiene conto in particolare:a) della condizione patrimoniale e di reddito dell'interessato e del suo coniuge rispettivamente dei suoi genitori;
b) della rilevanza che il risultato formativo assume per gli interessi economici, culturali o sociali della provincia.
Non si tiene conto del reddito e del patrimonio dei genitori per coloro che alla data di presentazione della domanda siano coniugati o orfani di entrambi i genitori, che abbiano figli propri o che abbiano svolto un'attività lavorativa retribuita (autonoma o dipendente) di almeno 3 anni* (*non si prendono in considerazione i periodi di disoccupazione, nonché i rapporti di lavoro di durata inferiore a 3 mesi), percependo un reddito annuo medio di almeno euro 10.600,00.La condizione patrimoniale e di reddito è giudicata sulla base dei criteri vigenti dell'assistenza scolastica (determinazione del reddito, considerazione del patrimonio ed ev. quote esenti). Nessun contributo spetta a chi supera il limite massimo di reddito o di patrimonio posto per l'assistenza scolastica.L'interesse economico, culturale od sociale della provincia di cui alla lettera b) è valutato, a sua propria discrezione, dalla commissione consultiva di cui all'articolo 9 della legge provinciale del 10.07.1996, n. 15, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato in merito all'iniziativa ed agli obiettivi formativi. La sussistenza di un siffatto interesse minimo è condizione inderogabile per la concessione del contributo. 3. ProcedimentoLa domanda indirizzata alla Ripartizione Formazione Professionale Tedesca e ladina deve contenere una dettagliata descrizione dell'iniziativa nonché degli obiettivi formativi e professionali perseguiti dall'interessato e va corredata:a) di una distinta dettagliata delle spese;
b) delle indicazioni concernenti la situazione patrimoniale e di reddito dell'interessato e del suo coniuge rispettivamente dei suoi genitori.
La Ripartizione Formazione Professionale Tedesca e ladina esamina la domanda e la sottopone alla Commissione consultiva, la quale dà un parere sull'ammontare del contributo. La commissione ha la facoltà di ridurre l'ammontare del contributo su una parte delle spese e di ridurre il contributo sulle spese restanti.A conclusione dell'iniziativa formativa l'interessato produce alla Ripartizione competente la necessaria documentazione su risultato formativo nonché sulla spesa complessivamente sostenuta. Tale documentazione assieme al parere della Commissione consultiva costituisce la base per l'atto di concessione del contributo nonché per la sua successiva liquidazione.La Commissione consultiva ha la facoltà di ridurre il contributo o di revocarlo per intero qualora l'obiettivo formativo, per motivi imputabili all'interessato, sia stato raggiunto solo parzialmente o addirittura non raggiunto.La domanda di contributo, in via eccezionale, può essere presentata anche fino a sei mesi dalla conclusione dell'iniziativa formativa qualora la tardiva presentazione viene motivata con argomenti plausibili. 4. Esame delle domandeLa Commissione consultiva compie un esame di merito delle domande e si esprime sul loro accoglimento o non, nonché sull'ammontare del contributo. Il parere della Commissione viene comunicato direttamente all'interessato.In sede d'esame della domanda la Commissione consultiva verifica inoltre se vi esistono in provincia delle offerte formative che per qualità e contenuto siano corrispondenti a quella oggetto della domanda. Nell'ipotesi di offerte corrispondenti il contributo viene negato. Ove invece esistessero delle offerte non pienamente corrispondenti ma comunque assimilabili, di ciò si tiene conto nella determinazione dell'ammontare del contributo.La Commissione consultiva è convocata periodicamente dal suo presidente. 5. Controlli successivi e sanzioni1. Ai sensi del comma 3, articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1983, n. 17, e successive modifiche, l'ufficio competente può effettuare controlli a campione in misura di almeno 6% delle domande approvate.
2. I controlli a campione vengono di regola effettuati da esperti interni.
3. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della liquidazione dei sostegni finanziari, le domande da sottoporre a controllo vengono estratte a sorte.
4. Il sorteggio verrà effettuato da una commissione composta dal direttore de ripartizione/dalla direttrice di ripartizione, e da due impiegati/e della formazione professionale di cui uno/a in qualità di segretario/a. La commissione determina le dichiarazioni da controllare, le modalità di controllo ed i documenti da inoltrare dagli studenti/lle studentesse interessate/e.
5. Se dai controlli emerge soltanto una piccola divergenza tra i dati dichiarati e quelli verificati, la borsa di studio viene ridotta sulla base dei dati corretti. La differenza non spettante allo/a studente/ssa deve essere restituita all'amministrazione provinciale.
6. Se, in altri casi, dai controlli emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la dichiarante decade dalla borsa di studio conseguita sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Ai sensi dell'articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche,egli/ella non può fruire di vantaggi economici per i seguenti periodi:
- fino a tre anni, per le borse di studio indebitamente percepite fino ad un importo pari o inferiore ad euro 5.000,00;
- fino a dieci anni, per le borse di studio indebitamente percepite di importo superiore ad euro 5.000,00.
Tali periodi decorrono dalla data, nella quale è stata commessa l'ultima azione o omissione costituente presupposto per la concessione della borsa di studio.