1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’Agenzia per la famiglia effettua controlli a campione su almeno il sei per cento delle iniziative agevolate. I controlli riguardano solamente i contributi effettivamente ed interamente rendicontati nel corso dell’anno e per i quali è stato emesso l’ordine di liquidazione.
2. I beneficiari dei contributi da sottoporre a controllo sono selezionati mediante sorteggio a cura di una apposita commissione, nominata dalla Direttrice/dal Direttore dell’Agenzia per la famiglia. Detta commissione è composta, oltre che dalla Direttrice/dal Direttore, da due o più funzionari esperti.
3. I controlli sono volti ad accertare:
a) la veridicità delle dichiarazioni del beneficiario;
b) la realizzazione dei programmi di attività ordinaria, dei progetti e degli investimenti per i quali è stato concesso il contribuito;
c) la regolarità e la conformità delle spese effettivamente sostenute alle spese ammesse;
d) la regolarità dei documenti di spesa originali.
4. I controlli possono essere effettuati anche avvalendosi della collaborazione di personale di altre strutture organizzative dell’Amministrazione provinciale, mediante verifica diretta presso l’ente oppure tramite richiesta di invio della documentazione di spesa in originale. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’Agenzia per la famiglia.
5. In caso di indebita percezione del contributo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.