1. La rete per le famiglie a livello comprensoriale, di seguito denominata rete, è espressione di raggruppamenti territoriali e serve a pianificare e attuare in modo uniforme misure sostenibili a favore delle famiglie.
2. Può essere finanziata al massimo una rete a livello di singola comunità comprensoriale, che viene individuata in base ai criteri di cui al comma 5.
3. La rete supporta l'Agenzia per la famiglia nell'attuazione di una cooperazione stabile e nella creazione di un raccordo a livello istituzionale fra gli attori coinvolti.
4. La rete comprende, tra gli altri, i seguenti attori:
a) organizzazioni e servizi a sostegno della famiglia;
b) famiglie;
c) comuni;
d) comunità comprensoriale;
e) istituti comprensivi scolastici;
f) circoli di scuola dell‘infanzia.
5. La rete è individuata previa apposita domanda da presentarsi entro il termine che verrà pubblicato sulla Rete civica e sul sito dell’Agenzia per la famiglia. L’individuazione avviene prima della concessione dell’eventuale contributo e sulla base dei criteri di selezione di cui al presente comma. La rete ha una durata di quattro anni. Il provvedimento di individuazione può essere revocato, durante il periodo di validità, per irregolare funzionamento della rete o mancato raggiungimento degli obiettivi della stessa. Per l’individuazione della rete sono determinanti i seguenti criteri, che valgono altresì come criteri di preferenza in caso di più proposte presentate:
a) copertura del territorio di riferimento;
b) sostegno da parte degli attori da coinvolgere;
c) esperienza specifica nel settore.
6. L’Agenzia per la famiglia è punto di riferimento centrale della rete. La pianificazione e l’attuazione delle misure della rete avviene in stretto accordo con l’Agenzia per la famiglia.
7. La rete organizza per lo meno due incontri di rete all’anno, ai quali è invitata l’Agenzia per la famiglia. Si tengono inoltre incontri periodici tra il gestore della rete e l’Agenzia per la famiglia.
8. La rete può accedere al contributo se soddisfa i seguenti requisiti:
a) è stata individuata secondo quanto previsto al comma 5;
b) supporta i comuni e la comunità comprensoriali nell’adempimento dei compiti di cui all’articolo 3, comma 4, della legge;
c) il suo campo di azione ricomprende di regola tutti i comuni del comprensorio;
d) il suo ambito principale di attività ha per oggetto il raccordo e la concertazione di misure nel settore della famiglia, nonché misure di prevenzione e informazione orientate al concreto fabbisogno, che si interfacciano con i servizi istituzionali.
9. La rete non è un fornitore attivo di servizi, che restano di competenza delle organizzazioni o istituzioni parte della rete stessa.