1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’ufficio provinciale competente per la liquidazione dei contributi effettua controlli a campione in ordine al 6 per cento delle domande di contributo accolte.
2. Nel caso in cui il previsto 6 per cento non raggiunga l’unità, il controllo viene effettuato almeno presso una scuola.
3. Le domande da sottoporre a controllo sono selezionate mediante sorteggio. Il relativo controllo avviene entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.
4. Durante il controllo a campione viene verificato:
a) la veridicità della dichiarazione presentata dalla persona richiedente;
b) i documenti presentati nella rendicontazione e se le spese sono state effettivamente sostenute.
5. L’ispettore/ispettrice competente può effettuare ulteriori controlli per accertare il rispetto delle disposizioni di cui alla legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7.