1. La domanda va presentata all’area socio-pedagogica del distretto sociale territorialmente competente. Ad essa va allegata la seguente documentazione:
a) descrizione, da parte del/della richiedente, dell'attuale situazione di vita, dei cambiamenti da lui/lei desiderati nella situazione abitativa e/o nella strutturazione della giornata, dei suoi obiettivi e delle sue motivazioni;
b) dichiarazione del/della richiedente relativa al fabbisogno di ore di assistenza, con eventuale certificato medico specialistico;
c) copia della scheda “VITA”;
d) copia del certificato di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche;
e) indicazioni utili all’elaborazione di una concreta pianificazione dei tempi per la realizzazione dell’abitare in autonomia;
f) dichiarazione del/della richiedente relativa all'utilizzo dell'assegno di cura di cui alla legge provinciale n. 9/2007, e successive modifiche, per l'importo eccedente l'ammontare del primo livello di non autosufficienza.
2. L'operatore/operatrice competente prende in carico la persona richiedente e, insieme a lei, elabora entro 60 giorni una relazione, contenente i seguenti dati:
a) descrizione della situazione di partenza e dell’insieme delle misure concrete che rendono possibile la realizzazione della nuova situazione abitativa e/o della nuova strutturazione della giornata, conformemente alla finalità della prestazione;
b) proposta di fabbisogno di ore di assistenza su base annuale, suddivise per gli ambiti di cui all’articolo 10, comma 4, corredata della relativa motivazione;
c) utilizzo dell'assegno di cura;
d) pianificazione dei tempi concordata per la realizzazione dell’abitare in autonomia.
3. Se la proposta relativa al fabbisogno annuale di ore di assistenza non è condivisa dalle parti, la relazione deve contenere anche le due posizioni con le relative motivazioni.
4. La relazione è corredata di data e di firma del/della richiedente e dell'operatore/operatrice.
5. Le scadenze per l’inoltro della relazione all’ufficio provinciale competente per il rilascio del parere obbligatorio e vincolante sono il 15 aprile ed il 15 novembre.
6. Se dalla relazione si desume un disaccordo tra le parti, l’ufficio provinciale competente per il rilascio del parere può invitarle per un incontro esplicativo.
7. Il parere, contenente il fabbisogno di ore annuali approvato, è valido per 6 mesi.
8. Successivamente al rilascio del parere va presentata domanda all’assistenza economica sociale del distretto di cui al comma 1 per la verifica della situazione economica del/della richiedente. In caso di prima domanda, ai fini della concessione della prestazione il/la richiedente deve dichiarare di aver già realizzato la nuova situazione abitativa o che la realizzerà entro il mese successivo.
9. La prestazione è concessa per un periodo massimo di un anno ed è rinnovabile previa presentazione di una nuova domanda ai sensi dell’articolo 12.