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In vigore al: 22/11/2017

Delibera 21 febbraio 2017, n. 213
Approvazione delle "Linee guida per la concessione di prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità e degli invalidi di guerra e di servizio" - Revoca delle Deliberazioni della Giunta provinciale n. 873 del 10.03.2013 "Criteri relativi alle prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità - allegato A" e n. 1469 del 26.09.2011 "Criteri per la concessione della prestazione Vita indipendente e partecipazione sociale ai sensi dell'art. 25 del vigente DPGP 11 agosto 2000 n. 30"

ALLEGATO A

Linee guida per la concessione di prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità e degli invalidi di guerra e di servizio

Capo I
Rimborso di spese di accompagnamento o di trasporto

Art. 1
Descrizione della prestazione

1. Il presente capo contiene le linee guida per il rimborso delle spese di accompagnamento o di trasporto a favore delle persone con disabilità permanente, ai sensi dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

2. Alle persone con disabilità permanente, che sono in grado di utilizzare il mezzo pubblico solo se accompagnate, può essere concesso il rimborso per il servizio di accompa-gnamento.

3. Alle persone con disabilità permanente che non possono utilizzare mezzi pubblici di trasporto è concesso il rimborso per le spese di trasporto.

4. Il rimborso di cui al comma 3 comprende anche le spese di trasporto per tratte non coperte da servizio pubblico, qualora la persona con disabilità non sia in grado di raggiungere la più vicina fermata utile o non sia in grado di sopportare i tempi di attesa.

5. L'effettuazione di più percorsi giornalieri, compresi quelli a vuoto, può essere presa in considerazione solo in caso di comprovata necessità.

Art. 2
Ammontare del rimborso per il servizio di accompagnamento

1. Il rimborso è erogato, dietro presentazione di documenti di spesa, nel seguente modo:

a) entro primi 30 km (andata e ritorno): quota forfait pari a un importo massimo di 23 €;

b) a partire dal 31 km: importo massimo pari a 0,75 € per ciascun chilometro percorso.

2. Agli importi di cui al comma 1 va aggiunto il rimborso della tariffa per il mezzo pubblico per l'accompagnatore/accompagnatrice.

Art. 3
Ammontare del rimborso del trasporto con mezzo di trasporto privato

1. Per il trasporto effettuato con mezzo di trasporto privato, il rimborso è pari a un importo massimo di 0,33 € per ciascun chilometro percorso.

Art. 4
Ammontare del rimborso del trasporto effettuato da imprese o associazioni che svolgono tale servizio

1. Per il trasporto effettuato da imprese o associazioni che svolgono tale servizio (taxi, autonoleggiatori, cooperative, ecc.), il rimborso è calcolato nel modo seguente:

a) se l’importo risultante dalla fattura è pari o inferiore a 16 € si applica l’importo fatturato (importo forfetario);

b) per importi della fattura superiori a 16,00 € il rimborso è determinato sulla base della spesa ammessa, calcolata applicando le seguenti tariffe:

1) per percorsi fino a 29 km (andata e ritorno) è applicato il diritto fisso di 5,00 €, al quale si aggiunge un importo massimo di 1,15 € per chilometro percorso;

2) per percorsi da 30 a 150 km (andata e ritorno) è applicato un importo massimo pari a 1,15 € per chilometro percorso;

3) per percorsi oltre i 150 chilometri (andata e ritorno) è applicato un importo massimo pari a 0,82 € per chilometro percorso.

2. Sono ammesse inoltre le seguenti spese:

a) per utilizzo di veicoli adattati per le persone con disabilità: 20 % della tariffa di cui al comma 1, lettera b). Tale aumento non si applica all'importo forfetario e al diritto fisso;

b) per i viaggi a vuoto (viaggi che nell’ambito del trasporto, sono effettuati senza il/la cliente): 60 % della tariffa di cui al comma 1, lettera b);

c) per i tempi di attesa – minimo 30 minuti (tempi di attesa inferiori non vengono rimborsati):

1) per percorsi entro i 20 km si calcolano due percorsi di andata e ritorno, purché la persona sia trasportata alla sua destinazione e riaccompagnata alla sua abitazione all'ora convenuta;

2) per percorsi oltre 20 km si calcola un importo orario massimo pari a 24,40 € e si considera un solo percorso di andata e ritorno;

d) eventuali spese di autostrada.

Art. 5
Ammontare del rimborso del trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro

1. Il rimborso per il trasporto effettuato dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, per il raggiungimento del posto di lavoro, della sede del progetto di inserimento lavorativo o della convenzione individuale per l’occupazione lavorativa, è determinato sulla base della spesa ammessa, come calcolata ai sensi dell’articolo 4, indipendentemente dal valore della situazione economica.

2. Se la persona raggiunge il posto di lavoro guidando autonomamente un proprio veicolo adattato, il rimborso è calcolato ai sensi dell’articolo 3, indipendentemente dal valore della situazione economica.

3. Dall’ammontare del rimborso di cui ai commi 1 e 2 è detratto un importo corrispondente alle tariffe chilometriche applicate dal trasporto pubblico per il tratto percorso. Per il calcolo di tale importo si deve verificare se la persona ha diritto alla riduzione o all’esenzione dal pagamento delle tariffe dei servizi del trasporto pubblico.

Art. 6
Limite massimo del rimborso

1. L’importo mensile del rimborso di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non deve superare l’ammontare massimo corrispondente a 2.000,00 €.

Art. 7
Parere del distretto sociale

1. Ai fini del parere di cui all’articolo 24, comma 8, del DPGP n. 30/2000, e successive modifiche, le modalità di effettuazione del trasporto sono valutate dall’operatore/operatrice competente del distretto sociale e concordate con il/la richiedente.

Art. 8
Documentazione

1. La disabilità permanente e la necessità del trasporto sono attestate da un certificato medico rilasciato dal competente servizio specialistico dei Comprensori Sanitari (servizio riabilitativo, psicologico o psichiatrico) o, in alternativa, da una copia del verbale di visita collegiale di riconoscimento dell’invalidità civile che attesti il fabbisogno di accompagnamento oppure da una copia del certificato di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche.

2. Alla domanda di rimborso deve essere allegata la documentazione attestante:

a) l’obiettivo del trasporto, i percorsi effettuati, la distanza coperta e la frequenza del trasporto o dell’accompagnamento;

b) la frequenza dei servizi sanitari e sociali o le giornate di lavoro effettivamente prestate;

c) l’eventuale orario delle lezioni scolastiche e universitarie;

d) la spesa sostenuta (fattura quietanzata).

3. La prescrizione di terapie e cure deve essere certificata da medici specialisti dei presidi ospedalieri o dei servizi di riabilitazione.

4. In caso di terapie e cure fuori provincia, l’impossibilità di usufruire della prestazione nella provincia di Bolzano deve essere attestata da un certificato medico.

Capo II
Vita indipendente e partecipazione sociale

Art. 9
Descrizione della prestazione

1. Il presente capo contiene le linee guida per la concessione della prestazione mensile per l’assistenza personale mirata alla vita indipendente e alla partecipazione sociale, ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

2. La prestazione è finalizzata a realizzare la possibilità di scelta di abitare in autonomia per le persone adulte con gravi disabilità esclusivamente fisiche aventi i requisiti di cui all’articolo 25, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. La prestazione rende possibile, per queste persone, una vita autonoma al di fuori della famiglia d'origine e incentiva le loro possibilità di partecipazione sociale. Essa non copre le mere prestazioni di cura, ma consente un rafforzamento dell’autodeterminazione della persona, in riferimento alla concreta strutturazione della sua giornata e al proprio progetto di vita.

Art. 10
Determinazione del fabbisogno assistenziale

1. L’operatore/operatrice dell’area socio-pedagogica del distretto sociale territorialmente competente rileva il fabbisogno assistenziale sulla base:

a) di una dichiarazione del/della richiedente relativa al fabbisogno di ore di assistenza corredata eventualmente da un certificato medico specialistico;

b) del fabbisogno di cura ed assistenza risultante dalla certificazione del livello assistenziale riconosciuto ai sensi della legge provinciale n. 9/2007, e successive modifiche (scheda “VITA”).

2. Il fabbisogno assistenziale è calcolato in ore per un periodo di un anno. L'ammontare massimo di ore di assistenza è pari a 3.285 ore all'anno, corrispondenti in media a 9 ore al giorno.

3. La determinazione del monte ore tiene inoltre conto del budget finanziario messo a disposizione annualmente, per questa prestazione, dalla Ripartizione Politiche sociali a livello provinciale, su proposta dell’ufficio provinciale competente.

4. È riconosciuto un fabbisogno assistenziale in termini di tempo per regolari prestazioni d'assistenza nei seguenti ambiti:

a) mobilità;

b) vita psico-sociale;

c) economia domestica;

d) alimentazione;

e) igiene personale;

f) funzioni escretorie.

5. Se il fabbisogno di cui al comma 4 si limita agli ambiti di cui alle lettere d), e) ed f), esso in linea di principio non viene riconosciuto, a meno che la scheda “Vita” non evidenzi un fabbisogno particolarmente elevato, che dovrà essere adeguatamente motivato.

6. Non sono riconosciuti i tempi per le seguenti attività:

a) il riposo notturno (valutato in 7 ore al giorno);

b) l’attuazione di misure di integrazione lavorativa e di formazione (ad esclusione di offerte per la formazione in età adulta);

c) la frequenza di strutture sociali semiresidenziali;

d) la fruizione di prestazioni erogate dai servizi sanitari.

7. Il fabbisogno in termini di tempo relativo all’assistenza notturna continuativa è riconosciuto per un massimo di 2,5 ore al giorno. Non può essere superato il limite massimo di 9 ore al giorno di cui al comma 2.

8. Il fabbisogno in termini di tempo relativo alla necessità di una presenza costante nelle 24 ore è riconosciuto purché non superi il limite massimo di 9 ore al giorno di cui al comma 2 e sia certificato da un medico.

9. Qualora il/la richiedente condivida la gestione domestica con altre persone, il fabbisogno in termini di tempo per la gestione dell’economia domestica è calcolato in proporzione al numero delle persone adulte conviventi.

Art. 11
Procedura

1. La domanda va presentata all’area socio-pedagogica del distretto sociale territorialmente competente. Ad essa va allegata la seguente documentazione:

a) descrizione, da parte del/della richiedente, dell'attuale situazione di vita, dei cambiamenti da lui/lei desiderati nella situazione abitativa e/o nella strutturazione della giornata, dei suoi obiettivi e delle sue motivazioni;

b) dichiarazione del/della richiedente relativa al fabbisogno di ore di assistenza, con eventuale certificato medico specialistico;

c) copia della scheda “VITA”;

d) copia del certificato di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche;

e) indicazioni utili all’elaborazione di una concreta pianificazione dei tempi per la realizzazione dell’abitare in autonomia;

f) dichiarazione del/della richiedente relativa all'utilizzo dell'assegno di cura di cui alla legge provinciale n. 9/2007, e successive modifiche, per l'importo eccedente l'ammontare del primo livello di non autosufficienza.

2. L'operatore/operatrice competente prende in carico la persona richiedente e, insieme a lei, elabora entro 60 giorni una relazione, contenente i seguenti dati:

a) descrizione della situazione di partenza e dell’insieme delle misure concrete che rendono possibile la realizzazione della nuova situazione abitativa e/o della nuova strutturazione della giornata, conformemente alla finalità della prestazione;

b) proposta di fabbisogno di ore di assistenza su base annuale, suddivise per gli ambiti di cui all’articolo 10, comma 4, corredata della relativa motivazione;

c) utilizzo dell'assegno di cura;

d) pianificazione dei tempi concordata per la realizzazione dell’abitare in autonomia.

3. Se la proposta relativa al fabbisogno annuale di ore di assistenza non è condivisa dalle parti, la relazione deve contenere anche le due posizioni con le relative motivazioni.

4. La relazione è corredata di data e di firma del/della richiedente e dell'operatore/operatrice.

5. Le scadenze per l’inoltro della relazione all’ufficio provinciale competente per il rilascio del parere obbligatorio e vincolante sono il 15 aprile ed il 15 novembre.

6. Se dalla relazione si desume un disaccordo tra le parti, l’ufficio provinciale competente per il rilascio del parere può invitarle per un incontro esplicativo.

7. Il parere, contenente il fabbisogno di ore annuali approvato, è valido per 6 mesi.

8. Successivamente al rilascio del parere va presentata domanda all’assistenza economica sociale del distretto di cui al comma 1 per la verifica della situazione economica del/della richiedente. In caso di prima domanda, ai fini della concessione della prestazione il/la richiedente deve dichiarare di aver già realizzato la nuova situazione abitativa o che la realizzerà entro il mese successivo.

9. La prestazione è concessa per un periodo massimo di un anno ed è rinnovabile previa presentazione di una nuova domanda ai sensi dell’articolo 12.

Art. 12
Procedura per il rinnovo

1. La procedura per il rinnovo si svolge secondo quanto previsto all’articolo 11.

2. Se la situazione non ha subito modifiche tali da richiedere una nuova valutazione generale del fabbisogno assistenziale, alla domanda di rinnovo non va allegata alcuna documentazione.

3. Se invece è necessaria una nuova valutazione generale del fabbisogno assistenziale, alla domanda di rinnovo va allegata la documentazione aggiornata di cui all’articolo 11, comma 1.

4. La relazione di cui all’articolo 11, comma 2, deve contenere una valutazione sull’andamento del progetto.

5. Nel caso in cui il budget annuale di cui all’articolo 10, comma 3, non possa garantire la copertura finanziaria di tutte le domande presentate, le domande di rinnovo avranno la priorità, in modo da poter garantire a tali richiedenti il proseguimento del progetto abitativo in essere.

Art. 13
Ammontare della prestazione e pagamento

1. L’ammontare massimo della prestazione corrisponde a un importo annuale calcolato ai sensi dell’articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. Tale importo è determinato sulla base del valore della situazione economica della sola persona richiedente.

2. La prestazione è erogata dietro presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta per l’assistenza effettuata.

3. Sono riconosciuti solo i documenti di spesa riferiti a rapporti di lavoro regolari. I costi per la gestione contabile sono ammessi nella misura massima del 50 %.

4. Il pagamento avviene mensilmente, salvo diversi accordi fra il/la richiedente e il distretto sociale.

5. Il/la richiedente ha l’obbligo di informare tempestivamente il distretto sociale di qualsiasi cambiamento rilevante che possa influenzare l’importo della prestazione.

Art. 14
Gruppo di esperti

1. L’Ufficio provinciale Persone con disabilità si avvale di un gruppo d’esperti che valuta l’andamento della prestazione a livello provinciale ed elabora proposte di sviluppo.

2. Il gruppo è costituito da rappresentanti dell’Ufficio Persone con disabilità, dell’Ufficio Anziani e distretti sociali, degli enti gestori dei servizi sociali e delle associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

3. Non sono previsti gettoni di presenza e rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni del gruppo.

Capo III
Contributo per l’acquisto e rimborso per l’adattamento di veicoli

Art. 15
Descrizione della prestazione

1. Il presente capo contiene le linee guida per la concessione di un rimborso per l’adattamento del proprio veicolo a favore delle persone con una disabilità permanente degli arti inferiori o superiori che necessitano di un veicolo adattato o di un contributo per l’acquisto di in proprio veicolo alle persone con una disabilità permanente agli arti inferiori, ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

2. Sono ammesse a rimborso le spese per gli adattamenti di motoveicoli e autoveicoli autorizzati dagli organi competenti.

3. Sono compresi tra gli adattamenti anche eventuali servomeccanismi previsti o altre attrezzature già installate di serie, quali cambio automatico, pedane, guida a destra, nonché gli accorgimenti tecnici atti ad agevolare il caricamento nel veicolo di ausili per la deambulazione e carrozzine e simili.

4. Può essere ammessa a rimborso per l’adattamento, se quantificabile, la differenza di prezzo tra la versione normale del veicolo e quella fornita già adattata di serie dalla casa costruttrice.

5. Il contributo per l’acquisto può essere concesso anche per veicoli acquisiti tramite regolare contratto di “leasing” di durata almeno triennale.

6. Sono esclusi dal rimborso per l’adattamento o dal contributo per l’acquisto i veicoli per i quali sono previsti prestazioni economiche erogate in base alle norme sull’assistenza protesica.

Art. 16
Ammontare

1. Il rimborso per l’adattamento è concesso nella misura del 100% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di otto volte la quota base.

2. Il contributo per l’acquisto è concesso nella misura del 40% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di dodici volte la quota base.

Art. 17
Documentazione

1. La disabilità permanente è attestata da un certificato medico rilasciato dal competente servizio specialistico dei Comprensori Sanitari (servizio riabilitativo, psicologico o psichiatrico) o, in alternativa, da una copia del verbale di visita collegiale di riconoscimento dell’invalidità che attesti il fabbisogno di accompagnamento oppure da copia del certificato di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche.

2. Il rimborso o il contributo sono erogati previa presentazione della fattura quietanzata o di copia del contratto di compravendita registrato. In caso di veicoli acquisiti con contratto di leasing, il contributo è erogato in forma rateale previa presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate.

3. Dalle voci della fattura per l'acquisto del veicolo vanno sottratte le spese relative a optional che non agevolano l’utilizzo del veicolo stesso da parte della persona con disabilità (quali vernici metallizzate, radio, navigatore e simili).

Capo IV

Art. 18
Contributo per l’adattamento di veicoli per i familiari

Descrizione della prestazione

1. Il presente capo contiene le linee guida per la concessione di un contributo alle persone che convivono con un familiare con disabilità permanente per l’adattamento del proprio veicolo, ai sensi dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. Non sono considerate conviventi le persone disabili ospitate presso strutture residenziali in modo continuato, ossia per almeno 9 mesi all'anno.

2. Sono ammesse a contributo le spese per gli gli adattamenti di motoveicoli e autoveicoli autorizzati dagli organi competenti.

3. Sono considerati adattamenti anche eventuali servomeccanismi o altre attrezzature già installate di serie, quali doppia trazione, pedane e simili.

4. Sono inoltre comprese tra le spese per l'adattamento del veicolo quelle relative a tutti i necessari dispositivi atti ad agevolare:

a) l'entrata della persona con disabilità nel veicolo (ad es. sedili girevoli e portiere speciali);

b) il sollevamento della persona, compreso il caricamento nel veicolo di ausili per la deambulazione/carrozzine (ad es. sollevatori e gruette, scivoli);

c) il bloccaggio e la stabilità della persona e dell’ausilio per la deambulazione/carrozzina (es. cinture e guide, sedili di contenimento);

d) quant'altro si renda necessario per il trasporto della persona disabile o dell’ausilio per la deambulazione/carrozzina (es. carrelli appendici).

5. Può essere ammessa a contributo, se quantificabile, la differenza di prezzo tra la versione normale del veicolo e quella fornita già adattata di serie dalla casa costruttrice.

Art. 19
Ammontare

1. Il contributo per l’adattamento è concesso nella misura del 100% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di dodici volte la quota base.

Art. 20
Documentazione

1. La disabilità permanente è attestata da un certificato medico rilasciato dal competente servizio specialistico dei Comprensori Sanitari (servizio riabilitativo, psicologico o psichiatrico) o, in alternativa, da una copia del verbale di visita collegiale di riconoscimento dell’invalidità che attesti il fabbisogno di accompagnamento oppure da copia del certificato di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche.

2. Il contributo è erogato previa presentazione di fattura quietanzata.

Capo V
Rimborso delle spese alberghiere per cure termali a favore di persone invalide di guerra e di servizio

Art. 21
Beneficiari

1. Il presente capo contiene le linee guida per il rimborso delle spese alberghiere per cure termali a favore di persone invalide di guerra e di servizio, ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

2. La prestazione può essere concessa agli invalidi di guerra (ex militari o civili) e di servizio ordinario:

a) che siano titolari di pensione ascrivibile ad una categoria compresa fra la prima e l’ottava di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche, oppure

b) che siano in possesso del verbale di visita della competente commissione medica e in attesa del decreto di concessione della pensione. Dal verbale deve risultare quanto segue:

1) l'attribuzione di una delle categorie di cui alla lettera a);

2) che l'infermità è dipendente da causa di servizio o di guerra.

3. La prestazione può inoltre essere concessa a coloro cui sia stato riconosciuto l'equo indennizzo per infermità contratta in servizio e ascrivibile ad una delle categorie di cui al comma 2, lettera a).

Art. 22
Descrizione della prestazione

1. Il rimborso delle spese alberghiere per cure termali può essere concesso, per un massimo di 15 giorni, ridotti a 13 in caso di cure idropiniche a Montecatini, a persone invalide di guerra o di servizio che ne presentino l'indicazione clinica. Il medico addetto all'assistenza agli invalidi del Comprensorio sanitario territorialmente competente autorizza e ammette la persona invalida alle cure termali.

2. Il giorno di arrivo e quello di partenza sono computati come un solo giorno.

3. Il rimborso può essere erogato a condizione che la persona non abbia usufruito nello stesso anno di una prestazione economica per le cure climatiche e per il soggiorno terapeutico.

4. È escluso dalla prestazione chi ha effettuato cicli di cure termali per tre anni consecutivi, ad eccezione dei casi di riacutizzazione dell'infermità pensionata o di aggravamento dell'invalidità accertati dal medico addetto all'assistenza agli invalidi del Comprensorio sanitario.

5. Il rimborso delle spese di soggiorno comprende le spese di vitto e alloggio, oppure solo di vitto nel caso la persona invalida non debba affrontare spese per l'alloggio. Le persone invalide ammesse alle cure possono soggiornare presso alberghi o stabilimenti di loro scelta.

6. Qualora la persona invalida sia nell'impossibilità di attendere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana, possono essere rimborsati anche i costi per l’accompagnatore/accompagnatrice, a condizione che il competente ufficio del Comprensorio sanitario dichiari che l’accompagnamento è necessario.

Art. 23
Ammontare del rimborso

1. L’ammontare del rimborso è determinato ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

2. Ai fini della concessione del rimborso può essere ammessa una spesa massima pari a:

a) 54,00 € al giorno per spese di vitto e alloggio;

b) 20 € al giorno per spese di solo vitto.

Art. 24
Documentazione

1. La domanda di rimborso deve essere corredata della seguente documentazione:

a) attestazione dello stabilimento presso il quale sono state effettuate le cure prescritte, comprovante l'effettuazione e la durata delle stesse, o dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal/dalla richiedente;

b) fattura, ricevuta fiscale o altra regolare documentazione comprovante la spesa sostenuta.

2. È accertato d’ufficio quanto segue:

a) la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 21, commi 2 e 3;

b) l’ammissione alle cure termali ai sensi dell’articolo 22, comma 1;

c) che la persona non ha usufruito nello stesso anno di una prestazione economica per cure climatiche e soggiorno terapeutico.

 

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