1. Le domande di liquidazione dei contributi devono essere compilate utilizzando l’apposita modulistica telematica predisposta dall’Ufficio provinciale Risparmio energetico; le domande devono essere corredate della documentazione richiesta e inoltrate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’Ufficio provinciale Risparmio energetico, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Le spese devono essere rendicontate dal beneficiario entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, è disposta la revoca del contributo. Per gravi e motivate ragioni, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale il contributo è automaticamente revocato.
3. In caso di lavori la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma. Per la rendiconta¬zione si applica quanto previsto al comma 2.
4. Alla domanda di liquidazione del contributo vanno allegate le fatture originali quietanzate e, per lavori soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, la dichiarazione di inizio dei lavori. I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale o tramite altre forme di pagamento tracciabili.
5. Qualora le fatture siano state inviate al beneficiario per via telematica o siano state smarrite, la fattura originale può essere sostituita dal documento telematico o dalla copia conforme all’originale.
6. Ai fini della liquidazione, la data delle fatture deve essere posteriore alla data di presentazione della domanda di contributo. Nel caso di fatture emesse prima della presentazione della domanda di contributo, non può essere liquidato alcun contributo per l’intero intervento ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 651/2014; in caso di domande di contributo in regime “de minimis” si considerano, ai fini della liquidazione, solo le fatture aventi data successiva a quella della domanda di contributo.
7. La data delle fatture per richieste di permessi, per la predisposizione dei documenti relativi alla domanda di contributo e per gli studi di fattibilità può essere anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo.
8. Le fatture devono essere intestate al beneficiario e i costi devono essere descritti in maniera dettagliata per ogni tipo di intervento.
9. Nel caso di leasing vanno inoltrati il contratto di leasing (originale o copia conforme) e un elenco con la descrizione dettagliata dei relativi costi. Ai fini della liquidazione, la data del contratto di leasing deve essere posteriore alla data di presentazione della domanda di contributo.
10. I contributi possono essere liquidati solamente per materiali ed impianti nuovi di fabbrica, necessari alla realizzazione dell’intervento.
11. I contributi vengono liquidati in un’unica soluzione. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori a quelle previste, il contributo viene ridotto in proporzione.
12. Non può essere liquidato alcun contributo alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione UE che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
13. Presupposto per la liquidazione del contributo è l’avvenuta verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9; tale verifica può essere effettuata mediante collaudo da parte di un tecnico/una tecnica dell’Ufficio provinciale Risparmio energetico, volto ad accertare l’esecuzione a regola d’arte e la funzionalità dell’intervento.