Pubblicata nel B.U. 27 giugno 2006, n. 26.
(1) La Giunta provinciale può conferire a persone non residenti in provincia di Bolzano onorificenze per meriti di eccezionale rilevanza a favore della Provincia autonoma di Bolzano.
(2) Il conferimento di un'onorificenza costituisce un attestato di gratitudine, un segno tangibile di riconoscimento. Possono essere ricompensate speciali benemerenze acquisite nel campo delle scienze, dell'arte, della cultura, dell'arte figurativa, dello sport e dell'economia nonché nell'impegno in attività svolte a fini sociali, filantropici, umanitari ed ambientali.
(3) Le onorificenze conferibili sono:
(4) Le caratteristiche delle singole onorificenze e le direttive per il loro conferimento sono specificate dalla Giunta provinciale.