Pubblicata nel B.U. 27 giugno 2006, n. 26.
(1) La Giunta provinciale può conferire a persone non residenti in provincia di Bolzano onorificenze per meriti di eccezionale rilevanza a favore della Provincia autonoma di Bolzano.
(2) Il conferimento di un'onorificenza costituisce un attestato di gratitudine, un segno tangibile di riconoscimento. Possono essere ricompensate speciali benemerenze acquisite nel campo delle scienze, dell'arte, della cultura, dell'arte figurativa, dello sport e dell'economia nonché nell'impegno in attività svolte a fini sociali, filantropici, umanitari ed ambientali.
(3) Le onorificenze conferibili sono:
(4) Le caratteristiche delle singole onorificenze e le direttive per il loro conferimento sono specificate dalla Giunta provinciale.
(1) Le onorificenze sono conferite dalla Giunta provinciale.
(2) Agli insigniti viene rilasciato anche il diploma di conferimento di onorificenza con l'indicazione dei motivi dell'attribuzione dell'onorificenza stessa.
(1) Gli insigniti possono fare uso in ogni momento del diploma e della decorazione. Dopo la loro morte il diploma e la decorazione non devono essere restituiti, ma gli eredi non possono portare la decorazione.
(1) L'onorificenza si intende revocata in caso di condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato contro la pubblica amministrazione, con obbligo di restituzione del diploma e della decorazione.
(1) La Giunta provinciale può conferire annualmente il Premio delle minoranze della Provincia autonoma di Bolzano a una o più persone che si sono particolarmente contraddistinte nel campo della pace, della tutela delle minoranze e della convivenza tra i gruppi linguistici. Il premio è rappresentato da un diploma, contenente i motivi per il conferimento, e consiste in una somma di denaro pari a 20.000,00 euro.
(1) Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2006 la spesa massima di 50.000,00 euro, cui si fa fronte mediante corrispondente quota delle disponibilità degli stanziamenti previsti alla unità previsionale di base 01115 del bilancio di previsione 2006.
(2) La spesa a carico degli esercizi successivi viene stabilita con legge finanziaria annuale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.