Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 4 gennaio 2005, n. 1.
Omissis.
Sostituisce l'art. 7 della L.P. 19 aprile 1983, n. 11.
(1)(2) 4)
(3)(4) 5)
(5)(6) 2)
Riportato in nota all'art. 3 della L.P. 10 ottobre 1997, n. 14.
Riportato in nota all'art. 3, comma 2, della L.P. 17 agosto 1984, n. 9.
(1) La dotazione organica complessiva del personale stipendiato dalla Provincia, determinata in 16.988 unità a tempo pieno dall'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, è aumentata, per effetto del passaggio di personale della Regione Trentino-Alto Adige, dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero nonché dei musei provinciali, di 319 unità a tempo pieno, incluse 43 unità destinate all'informatizzazione del libro fondiario. Dopo l'ultimazione di tale informatizzazione la Giunta provinciale provvede alla riduzione della dotazione organica nella misura corrispondente al relativo contingente.
(2) La maggiore spesa derivante dal comma 1 è stimata in 14,5 milioni di euro all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 2005.
(1) Per la contrattazione collettiva per l'anno 2005 per il comparto del personale dell'amministrazione provinciale, del personale della sanità e del personale della scuola, è autorizzata a carico del bilancio provinciale (UPB 31100) la spesa di 16,3 milioni di euro per l'anno 2005, di 47,0 milioni di euro per l'anno 2006 e di 65,6 milioni di euro per l'anno 2007.
(1) 6)
(2) 2)
Reca modifiche alla L.P. 21 dicembre 1987, n. 33.
Reca modifiche alla L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
Integra l'art. 5 della L.P. 12 luglio 1975, n. 35.
Integra l'art. 2/bis della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.
Integra l'art. 2 della L.P. 28 novembre 1973, n. 79.
(1)(2)(3) 11)
(4) 2)
Reca modifiche alla L.P. 31 agosto 1974, n. 7.
Reca modifiche alla L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.
(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.