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In vigore al: 20/11/2014
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Normativa provinciale
Uffici provinciali e personale
Dotazioni organiche e ruoli
LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
Art. 2
l) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
1)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005-2007 (legge finanziaria 2005)
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 4 gennaio 2005, n. 1.
Art. 2
2)
2)
Omissis.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
a) LEGGE PROVINCIALE 31 luglio 1970, n. 17
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 ottobre 1970, n. 37
c) LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 1973, n. 33
d) LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1977, n. 37
e) Legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40
f) LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 1991, n. 11
g) Legge provinciale 16 gennaio 1992, n. 5
h) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
i) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
i) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 gennaio 1996, n. 195
j) LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2005, n. 5
j) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
k) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13 —
l) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4 (Partecipazioni a società)
Art. 5
Art. 6 (Aumento della dotazione organica del personale della Provincia per il passaggio di personale della Regione e dei musei provinciali)
Art. 7 (Spese per la contrattazione collettiva del personale)
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16 (Entrata in vigore)
Tabella A e B
m) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico