(1) In caso di alimenti o di ingredienti di origine animale, gli animali destinati alla produzione degli alimenti non devono essere stati alimentati con mangimi contrassegnati o, qualora debbano essere immessi sul mercato, da contrassegnare ai sensi degli
- articoli 24 e 25 del regolamento 2003/1829/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 oppure
- articoli 4 o 5 del regolamento 2003/1830/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003.
(2) Per un determinato arco di tempo che precede la produzione degli alimenti, gli animali non possono essere alimentati con mangimi geneticamente modificati. Nell’allegato A sono riportati i periodi di tempo prescritti per le varie specie animali.
(3) A questi animali non devono essere somministrati – tramite i mangimi – antibiotici, ormoni, farina di sangue o di ossa o altre sostanze improprie; deve essere rispettata la composizione dei mangimi stabilita dalla Giunta provinciale. È comunque ammessa la somministrazione di antibiotici, ormoni o altri farmaci prescritti a fini terapeutici da un veterinario.
(4) Per la contrassegnazione dei mangimi trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, e seguenti, utilizzando la seguente dicitura: “idoneo per la produzione di alimenti „non OGM”. 9)
| | Allegato A (articolo 6, comma 2) |
|
Specie animali | Periodo |
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per equidi e bovini da carne | dodici mesi ed in ogni caso almeno tre quarti della loro vita |
per piccoli ruminanti | sei mesi |
per suini | quattro mesi |
per animali da latte | due settimane |
per pollame da carne accasato entro i primi tre giorni di vita | dieci settimane |
per pollame per la produzione di uova | sei settimane |