(1) Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nel caso in cui il fatto costituisca reato, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
(2) Per l’accertamento e le contestazioni delle violazioni e per la comminazione delle ingiunzioni è competente l’Agenzia provinciale per l’ambiente. Per l’accertamento e le contestazioni delle violazioni di cui alla presente legge sono altresì competenti gli organi di controllo previsti dalle leggi vigenti in materia. 10)