(1) La presente legge permette di contrassegnare gli alimenti geneticamente non modificati, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
(2) Non è consentito l’utilizzo di alimenti e di ingredienti contrassegnati o, qualora debbano essere immessi sul mercato, da contrassegnare ai sensi degli:
- articoli 12 e 13 del regolamento 2003/1829/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 oppure
- articoli 4 o 5 del regolamento 2003/1830/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003.
(3) Non è consentito l’utilizzo di alimenti e di ingredienti che ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento 2003/1829/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, ma che sono esclusi dall’obbligo di etichettatura ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del predetto regolamento, oppure ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 7 o 8, o dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento 2003/1830/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003.
(4) Per la preparazione, la lavorazione, la trasformazione o la miscelazione di alimenti o di ingredienti non possono essere impiegati alimenti, ingredienti, coadiuvanti tecnologici o additivi derivanti da organismi geneticamente modificati. Ciò non vale per gli alimenti, gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici e gli additivi per i quali è ammessa un’eccezione in base ad una decisione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera g), del regolamento 2007/834/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2007.
(5) Gli alimenti recanti un’etichetta con l’indicazione attestante che non contengono o non sono costituiti o prodotti a partire da OGM, e che sono legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea, in un Stato facente parte dello Spazio economico europeo o in Turchia, possono essere commercializzati nella provincia di Bolzano. 4)