(1) Il Comitato per i prodotti “non OGM” verifica i dati riportati nelle domande ed i prodotti per i quali è richiesto il contrassegno “non OGM”.
(2) Ai fini di tali verifiche il Comitato può anche richiedere l’esecuzione di specifiche analisi di laboratorio, da effettuarsi presso i laboratori dell’Agenzia provinciale dell’ambiente o altri laboratori accreditati. Tali analisi sono soggette a pagamento.
(3) Il Comitato per i prodotti “non OGM” può proporre ai Servizi veterinari o ai Servizi igiene e sanità pubblica dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige l’esecuzione di specifici controlli ufficiali al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge. 7)