(1) Gli alimenti che hanno i requisiti di cui all’articolo 2 possono essere contrassegnati dalla dicitura “non OGM”, previa autorizzazione del Comitato per i prodotti “non OGM”.
(2) La domanda di autorizzazione è indirizzata al Comitato per i prodotti “non OGM” e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
(3) Il Comitato per i prodotti “non OGM” conferisce al richiedente il diritto di contraddistinguere gli alimenti con il contrassegno “non OGM” per un periodo di quattro anni.
(4) Qualora l’alimento subisca delle variazioni che fanno venir meno i requisiti previsti per l’apposizione del contrassegno, l’interessato deve darne immediata comunicazione all’Agenzia provinciale per l’ambiente ed astenersi dall’apporre il contrassegno.
(5) Nel caso in cui l’alimento non soddisfi più i requisiti richiesti per l’apposizione del contrassegno, il relativo diritto viene revocato. 6)