Pubblicata nel B.U. 20 novembre 2001, n. 48.
(1) Il finanziamento dell'Istituto è assicurato secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.
(2) In caso di inadeguatezza delle somme spettanti all'Istituto ai sensi del comma 1 o per assicurare le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti o di quelli aggiuntivi comuni rispetto ai programmi concordati, gli enti cogerenti provvedono ad erogare, anche in via anticipata, all'Istituto le relative somme secondo le quote di riparto previste dall'articolo 18, comma 3, dell'accordo allegato.
(3) Gli enti cogerenti possono concedere in uso gratuito immobili per le esigenze di funzionamento dell'Istituto. La Provincia autonoma di Bolzano può mettere a disposizione anche gratuitamente personale, previe convenzioni da stipulare con l'Istituto.