Pubblicata nel B.U. 20 novembre 2001, n. 48.
(1) L'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, di seguito chiamato semplicemente Istituto, sono disciplinate, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa.
(2) L'accordo allegato alla presente legge può essere modificato solo con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Bolzano e Trento.