(1) Le domande di contributo presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge ed in conformità della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, concernente "Provvidenze per la costruzione di nuovi impianti funiviari in servizio pubblico nel territorio della Provincia", seguono la disciplina prevista da quest'ultima ed i relativi contributi sono erogati e liquidati secondo le disposizioni della medesima.