(1) Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Giunta provinciale istituisce una commissione composta da tre medici, di cui almeno uno specialista in pediatria. Il presidente e il segretario sono designati dall Giunta provinciale con la delibera di istituzione della commissione.
(2) La commissione svolge i seguenti compiti nei confronti della Provincia e delle unità sanitarie locali:
(3) Ai membri della commissione sono riconosciuti i compensi secondo la normativa provinciale. Per ciascuna decisione di cui alla lettera c) del comma 2 è riconosciuto a ciascun componente della commissione il compenso stabilito per i componenti delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile.
(4) È confermata la validità delle esenzioni dalle vaccinazioni obbligatorie certificate dai medici curanti e specialisti nel periodo di vigenza dei decreti- legge 7 gennaio 1994, n. 8, 8 marzo 1994, n. 164 e 6 maggio 1994, n. 273. 2)