(1) Per le persone minori di età devono ottemperare all'obbligo delle vaccinazioni previste dalla normativa vigente coloro che esercitano la potestà parentale o la tutela sul minore, il direttore dell'istituto di assistenza pubblico o privato in cui il minore è ricoverato o la persona cui il minore sia stato affidato.
(1) Il servizio sanitario pubblico deve offrire gratuitamente a tutta la popolazione le vaccinazioni per le quali sussiste l'obbligatorietà, provvedere ad invitare le persone interessate a presentarsi o a presentare i minori per la somministrazione del vaccino e tenere un'anagrafe delle vaccinazioni.
(2) Per gli adempimenti di cui al comma 1, le unità sanitarie locali possono avvalersi della collaborazione delle amministrazioni comunali.
(3) Il servizio sanitario provinciale, anche tramite le unità sanitarie locali, si attiva per assicurare una capillare informazione sulle vaccinazioni e la preparazione alle medesime.
(4) Devono essere offerte gratuitamente anche le vaccinazioni raccomandate ufficialmente dall'autorità sanitaria.
(1) Ai fini dell'esonero permanente o temporaneo dall'obbligatorietà delle vaccinazioni, il certificato del medico curante o del medico specialista, presentato dall'interessato, è vincolante per l'unità sanitaria locale.
(2) Il certificato di cui al comma 1, da presentarsi al medico responsabile per la vaccinazione dell'unità sanitaria locale, deve corrispondere alle direttive tecniche impartite dalla Ripartizione provinciale sanità e nel caso di esonero temporaneo, deve indicarne il relativo periodo.
(1) Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Giunta provinciale istituisce una commissione composta da tre medici, di cui almeno uno specialista in pediatria. Il presidente e il segretario sono designati dall Giunta provinciale con la delibera di istituzione della commissione.
(2) La commissione svolge i seguenti compiti nei confronti della Provincia e delle unità sanitarie locali:
(3) Ai membri della commissione sono riconosciuti i compensi secondo la normativa provinciale. Per ciascuna decisione di cui alla lettera c) del comma 2 è riconosciuto a ciascun componente della commissione il compenso stabilito per i componenti delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile.
(4) È confermata la validità delle esenzioni dalle vaccinazioni obbligatorie certificate dai medici curanti e specialisti nel periodo di vigenza dei decreti- legge 7 gennaio 1994, n. 8, 8 marzo 1994, n. 164 e 6 maggio 1994, n. 273. 2)
(1) I cittadini extracomunitari presenti occasionalmente sul territorio della provincia di Bolzano sono ammessi alle prestazioni di assistenza sanitaria di base, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera ed inoltre ad azioni di prevenzione collettiva attivate nell'interesse della salute pubblica. Sono assicurati in tale ambito gli interventi di profilassi a mezzo vaccinazioni obbligatorie, gli accertamenti su malattie diffusive nonché l'accesso ai presidi pubblici per la diagnosi e la cura di stati patologici collegati alla salute pubblica.
(2) La Giunta provinciale stabilisce tramite delibera i provvedimenti di cui al comma 1 da adottare. 3)
(1) La Giunta provinciale può sospendere l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, a condizione che venga rispettata la copertura vaccinale minima stabilita dal piano provinciale vaccinazioni.
(2) La Giunta provinciale revoca la sospensione di cui al comma 1 se la copertura vaccinale scende al di sotto delle percentuali previste dal piano provinciale vaccinazioni o se l’andamento epidemiologico lo rende comunque consigliabile. 4)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.