Pubblicata nel B.U. 22 dicembre 1992, n. 52.
(1) Il personale addetto alle attività sociali il cui esercizio viene delegato dagli enti comunali di assistenza singoli o consorziati e dai comuni singoli o consorziati alle comunità comprensoriali, è trasferito alle comunità stesse, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.