Pubblicata nel B.U. 19 novembre 1991, n. 51.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare alla costituzione di un'istituzione da denominarsi "Accademia Europea di Bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale", al fine di promuovere e favorire progetti di ricerca applicata, nonché la qualificazione, l'aggiornamento e perfezionamento nelle diverse professionalità.
(1) La partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla costituzione dell'Accademia deve prevedere, nel relativo statuto, la rappresentanza della Provincia stessa negli organi sociali e la scelta preferenziale dell'attività istituzionale di ricerca e formazione nei settori della lingua e del diritto, delle questioni ambientali nell'arco alpino, delle problematiche etniche e delle autonomie regionali.
(2) Il Presidente della giunta provinciale approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'Accademia, previa deliberazione della Giunta stessa, che nomina anche i propri rappresentanti in seno agli organi sociali dell'Accademia.
(3) In caso di partecipazione della Provincia, per poter fruire dei fondi di cui all'articolo 3, l'Accademia è tenuta a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.
(1) La Giunta provinciale, in caso di partecipazione all'Accademia, oltre a versare la quota sociale statutariamente prevista è autorizzata ad assegnare annualmente fondi a sostegno dell'attività e delle spese di gestione sulla base del relativo programma e previa verifica della sua rispondenza alle finalità previste nell'articolo 1.
(2) La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione dell'Accademia, a titolo di comodato gratuito, i locali, le attrezzature e gli arredamenti necessari, oppure a concedere appositi finanziamenti.
(3) La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare i fondi di cui ai commi 1 e 2 in una o più soluzioni, tenuto conto delle esigenze gestionali dell'Accademia.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Omissis.