Pubblicata nel B.U. 19 novembre 1991, n. 51.
(1) La partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla costituzione dell'Accademia deve prevedere, nel relativo statuto, la rappresentanza della Provincia stessa negli organi sociali e la scelta preferenziale dell'attività istituzionale di ricerca e formazione nei settori della lingua e del diritto, delle questioni ambientali nell'arco alpino, delle problematiche etniche e delle autonomie regionali.
(2) Il Presidente della giunta provinciale approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'Accademia, previa deliberazione della Giunta stessa, che nomina anche i propri rappresentanti in seno agli organi sociali dell'Accademia.
(3) In caso di partecipazione della Provincia, per poter fruire dei fondi di cui all'articolo 3, l'Accademia è tenuta a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.