(1) I contributi e le sovvenzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), vegono concessi con deliberazione della Giunta provinciale sentito il parere della consulta di cui all'articolo 3, fatta eccezione per le iniziative indicate al punto 5) del medesimo articolo 2, comma e lettera.
(2) La consulta ha facoltà di sottoporre proposte per le onorificenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 2).
(3) Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri per l'erogazione e la liquidazione dei contributi e delle sovvenzioni, la documentazione richiesta ai medesimi fini e la data di presentazione delle domande.