In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 20/11/2014

e) LEGGE PROVINCIALE 23 aprile 1987, n. 101)
Finanziamento parziale di mutui contratti dai comuni e consorzi tra comuni con la Cassa depositi e prestiti

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel B.U. 5 maggio 1987, n. 20.

Art. 3

(1) Qualora ai comuni, ai consorzi tra comuni o alle loro aziende sia consentita l'accensione di mutui con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, il contributo provinciale è concesso con le modalità e nelle misure regolate dagli articoli precedenti.