Pubblicata nel B.U. 5 maggio 1987, n. 20.
(1) Il concorso della Provincia al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti da comuni, dai consorzi tra comuni o dalle loro aziende, come disciplinato dalla legge provinciale 6 agosto 1986, n. 24, è esteso ai mutui contratti negli anni 1987 e 1988. 2)
(2) Per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti e di fognature, nonché di opere e strutture per l'assistenza agli anziani non autosufficienti i contributi provinciali peri mutui contratti negli anni 1987 e 1988 sono fissati nella misura annuale del 9% dell'importo mutuato per i mutui ventennali e dell'11% per quelli decennali.
(3) Salvo quanto previsto dall'articolo 1 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 18, la misura dell'intervento provinciale per le altre opere pubbliche rimane fissato dal secondo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24.
Vedi anche l'art. 13, comma 12, della L.P. 21 gennaio 1991, n. 2:
Le disposizioni della legge provinciale 23 aprile 1987, n. 10, si applicano anche ai mutui contratti dai comuni, dai consorzi tra comuni o dalle loro aziende nell'anno 1991.
(1) Per i mutui contratti nell'anno 1985 dai comuni, dai loro consorzi e dalle loro aziende con la Cassa depositi e prestiti, i contributi provinciali vengono concessi nella misura stabilita per l'anno 1986.
(1) Qualora ai comuni, ai consorzi tra comuni o alle loro aziende sia consentita l'accensione di mutui con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, il contributo provinciale è concesso con le modalità e nelle misure regolate dagli articoli precedenti.
(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti autorizzati per il triennio 1987 - 1989 dall'articolo 2, lettera h), della legge provinciale "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987 e per il triennio 1987 - 1989 (legge finanziaria 1987)".
(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.