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In vigore al: 20/11/2014

d) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1986, n. 241)
Finanziamento parziale di mutui contratti dai comuni e consorzi tra comuni con la Cassa depositi e prestiti e modifiche alle leggi provinciali in materia di finanza locale

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1)

Pubblicata nel B.U. 19 agosto 1986, n. 35.

Art. 2/bis

(1) Qualora ai comuni, ai consorzi tra comuni o alle loro aziende sia consentita l'accensione di mutui con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, il contributo provinciale è concesso con le modalità e nelle misure regolate dagli articoli 1 e 2. 8)

8)

L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 27 agosto 1991, n. 25.