Pubblicata nel B.U. 19 agosto 1986, n. 35.
(1) Qualora ai comuni, ai consorzi tra comuni o alle loro aziende sia consentita l'accensione di mutui con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, il contributo provinciale è concesso con le modalità e nelle misure regolate dagli articoli 1 e 2. 8)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 27 agosto 1991, n. 25.