Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1986, n. 34.
(1) La Provincia autonoma di Bolzano utilizza i contributi del fondo sociale europeo, istituito ai sensi dell'articolo 123 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, quali misure straordinarie per promuovere la formazione professionale attraverso la realizzazione di progetti finalizzati a specifiche occasioni di impiego.
(2) Tali progetti sono rivolti a favorire l'occupazione e a consentire la mobilità professionale dei lavoratori nelle situazioni di crisi dei diversi settori produttivi, con particolare riguardo ai processi di riconversione e di ristrutturazione, nonché a quelli derivanti dall'introduzione delle nuove tecnologie produttive e/o dal miglioramento delle tecniche di gestione.
(3) I progetti di formazione devono rispettare i limiti di spesa stabiliti dai competenti organi statali e dalle disposizioni contenute nella normativa comunitaria in materia di fondo sociale europeo.