(1) Ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, è costituita nell'ambito della commissione provinciale per l'impiego una sottocommissione che assume la denominazione di commissione provinciale per il fondo sociale europeo.
(2) La composizione e le modalità del funzionamento della commissione sono stabilite dalla commissione provinciale per l'impiego.
(3) Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'Amministrazione provinciale.
(4) La commissione esercita le funzioni di esame e valutazione dei progetti di formazione di cui agli articoli precedenti della presente legge, tenendo conto, per ciascun progetto, della:
- compatibilità con le linee del programma di sviluppo socio-economico della Provincia e in particolare con la normativa vigente in materia di incremento industriale e di salvaguardia e di sviluppo dei livelli occupazionali;
- congruenza tra finalità occupazionali e obiettivi formativi;
- congruenza tra obiettivi formativi, modalità di realizzazione e costi.
(5) Il presidente della commissione può invitare a parteciparvi, con voto consultivo, esperti e/o funzionari dell'Amministrazione provinciale che abbiano particolare competenza nella materia oggetto d'esame.
(6) La commissione può effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato provinciale del lavoro e degli ispettorati provinciali della formazione professionale, sull'attività dei progetti.