Pubblicata nel B.U. 25 marzo 1986, n. 13.
(1) Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 il piano di politica del lavoro determina:
(2) Il piano di politica del lavoro stabilisce le procedure di richiesta dei finanziamenti e le modalità di erogazione degli stessi.
(3) L'assessore provinciale competente in materia si pronuncia con proprio decreto sulle domande e assegna il contributo provinciale nei limiti fissati dalla Giunta provinciale. 2)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.