Pubblicata nel B.U. 25 marzo 1986, n. 13.
(1) La Provincia autonoma di Bolzano, al fine di sostenere ed incrementare l'occupazione, con la presente legge disciplina, avuto riguardo alle competenze di cui agli articoli 8, n. 29, e 10 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, rispettivamente in materia di addestramento e formazione professionale e collocamento al lavoro, il finanziamento di progetti predisposti dalla Provincia stessa, nonché da enti e istituzioni sottoposti a vigilanza o tutela della Giunta provinciale, per l'impiego temporaneo di lavoratori disoccupati per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, compresi cantieri-scuola.