Pubblicata nel B.U. 25 marzo 1986, n. 13.
(1) La Provincia autonoma di Bolzano, al fine di sostenere ed incrementare l'occupazione, con la presente legge disciplina, avuto riguardo alle competenze di cui agli articoli 8, n. 29, e 10 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, rispettivamente in materia di addestramento e formazione professionale e collocamento al lavoro, il finanziamento di progetti predisposti dalla Provincia stessa, nonché da enti e istituzioni sottoposti a vigilanza o tutela della Giunta provinciale, per l'impiego temporaneo di lavoratori disoccupati per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, compresi cantieri-scuola.
(1) Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 il piano di politica del lavoro determina:
(2) Il piano di politica del lavoro stabilisce le procedure di richiesta dei finanziamenti e le modalità di erogazione degli stessi.
(3) L'assessore provinciale competente in materia si pronuncia con proprio decreto sulle domande e assegna il contributo provinciale nei limiti fissati dalla Giunta provinciale. 2)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.
Abrogato dall'art. 14 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.
(1) 3)
(2) Qualora le opere che si intendano realizzare comportino, sulla base della normativa vigente, autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, l'ente proponente dovrà dare atto in sede di domanda, dell'avvenuta acquisizione degli stessi.
(3) Le caratteristiche del progetto di intervento devono essere tali da comportare una durata dei lavori non inferiore a 3 e non superiore a 12 mesi; eccezionalmente, qualora particolari caratteristiche delle opere che si intendano realizzare lo richiedano, la durata di esecuzione del progetto può essere prorogata fino a 24 mesi dall'assessore provinciale competente in materia. 4)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.
(1) Possono essere utilizzati nei progetti di cui alla presente legge i lavoratori disoccupati iscritti nelle liste degli uffici di collocamento.
(2) La partecipazione dei lavoratori ai progetti è volontaria e non istituisce alcun rapporto di lavoro con il promotore e gestore, nè costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi e/o per l'assunzione negli enti o nelle aziende pubbliche.
(3) Per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e, conseguentemente, l'iscrizione nelle liste di collocamento.
(4) L'attività lavorativa può comprendere anche momenti formativi inerenti all'attività stessa.
(2) Per quanto concerne il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo si applicano le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418, e successive modifiche, restando a carico dell'Amministrazione provinciale il relativo onere finanziario.
La rubrica dell'art. 6 è stata sostituita dall'art. 12 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.
(1) Sui progetti approvati ed ammessi a contributi l'Assessore provinciale in materia di lavoro può concedere un'anticipazione pari al 50% del contributo provinciale assegnato. La suddetta anticipazione può essere eccezionalmente elevata in relazione a motivate necessità connesse all'attuazione dei progetti approvati fino al 75%. All'erogazione della quota a saldo provvede l'Assessore competente, sulla base del rendiconto trasmesso alla conclusione del progetto, e del relativo certificato di collaudo, in quanto prescritto.
(1) I promotori che intendano utilizzare lavoratori disoccupati ai sensi della presente legge per la realizzazione di opere di pubblica utilità, senza chiedere il relativo contributo provinciale, possono richiedere all'Assessore provinciale competente in materia di lavoro l'autorizzazione all'esecuzione del rispettivo progetto di intervento.
(2) La relativa domanda va presentata, corredata della documentazione di cui al precedente articolo 4, all'ufficio provinciale mercato del lavoro. L'autorizzazione di cui al comma precedente si intende rilasciata qualora l'Assessore provinciale non si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In tal caso viene apposta sulla medesima il nullaosta da parte del direttore dell'ufficio provinciale mercato del lavoro.
(3) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge, in particolare per quanto concerne il trattamento spettante ai lavoratori.
Abrogato dall'art. 30 del D.P.G.P. 26 marzo 1997, n. 6.
(1) Al fine di propagare l'impiego del marmo cristallino, del porfido e di altri tipi di roccia preziosa e che può essere lavorata, costituenti singolare ricchezza del territorio, alle relative iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.