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In vigore al: 20/11/2014

b) Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 321)
Disposizioni in materia di finanza locale

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1)

Pubblicata nel B.U. 30 agosto 1983, n. 44.

Art. 7

(1) Mutui assunti per gli anni 1983 e 1984 da parte dei comuni presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti vengono ammortizzati dalla Giunta provinciale nelle misure e per opere di cui al precedente articolo 6.

(2) L'onere per la Provincia non può comunque superare le rate di ammortamento di un mutuo dello stesso importo assunto presso la Cassa depositi e prestiti.

(3) L'onere di ammortamento dei mutui contratti a decorrere dall'1° gennaio 1985 deve essere fronteggiato senza che ne consegua aggravio per il bilancio della Provincia.