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In vigore al: 20/11/2014

b) Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 321)
Disposizioni in materia di finanza locale

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1)

Pubblicata nel B.U. 30 agosto 1983, n. 44.

Art. 5

(1) Con riferimento alle disponibilità della Cassa depositi e prestiti per investimenti degli enti locali per gli anni 1984 e 1985, di cui all'articolo 9 del decreto- legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, la Giunta provinciale comunica ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, il proprio programma al Ministro del Tesoro al fine dell'indicazione del limite dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti è in grado di destinare al territorio della Provincia nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata.