(1) Nell'esercizio delle proprie funzioni l' U.S.L. assicura per ogni distretto, con eventualità organizzative interdistrettuali definite sulla base dei parametri dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'attività veterinaria di base e in particolare:
(2) Deve essere comunque assicurata l'attività di servizio a fronte di particolari esigenze mediante turni di reperibilità festivi e notturni tra veterinari dipendenti e relativo personale ausiliario.