(1) La sorveglianza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di esecuzione e dei provvedimenti emanati in esecuzione di questi spetta agli ispettori fitosanitari in servizio presso la Ripartizione provinciale Agricoltura, i cui compiti e competenze sono disciplinati nel regolamento di esecuzione.
(2) A colui che neghi ai funzionari di cui al comma 1 l'accesso ai propri fondi o violi le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione di cui al comma 1 dell'articolo 7, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. Inoltre l'autorizzazione di cui all'articolo 5 è sospesa per la durata fino a tre anni e, in caso di particolare gravità e di reiterazione della violazione, revocata.13)