(1) L'attività del servizio fitosanitario provinciale nell'ambito delle competenze della Ripartizione provinciale Agricoltura e l'istituzione di un registro provinciale dei produttori sono disciplinate con regolamento di esecuzione.
(2) L'attività di controllo e vigilanza nonché le funzioni di certificazione espletati dal servizio fitosanitario provinciale sono soggette ad apposito tariffario approvato dalla Giunta provinciale.
(3) Chiunque effettui l'attività di produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali contemplati dal regolamento di esecuzione di cui al comma 1 senza l'autorizzazione provinciale o l'iscrizione nel registro provinciale dei produttori soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 9.000,00.
(4) Chiunque commercializzi vegetali e prodotti vegetali provenienti da imprese non autorizzate ai sensi delle normative fitosanitarie vigenti soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.
(5) I soggetti iscritti nel registro provinciale dei produttori che non ottemperano agli obblighi previsti nei loro confronti dal regolamento di esecuzione di cui al comma 1 soggiaciono alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
(6) Chiunque non rispetti le disposizioni provinciali emanate in materia di lotta obbligatoria di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987, o la normativa comunitaria e le loro eventuali disposizioni attuative provinciali soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.
(7) Chiunque elimini o manometta contrassegni e sigilli apposti dagli ispettori fitosanitari soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00.12)