(1) Le lezioni teoriche prevedono la trattazione obbligatoria delle seguenti materie:
- - principi generali, organizzazione e funzionamento dei servizi sociali e sanitari;
- - finalità, contenuti e organizzazione dei servizi di aiuto domiciliare alla famiglia e all' anziano;
- - elementi di psicologia generale, psicopatologia e psicoigiene;
- - elementi di sociologia generale, della famiglia e dell' anziano;
- - nozioni generali di previdenza e assicurazioni sociali;.
- - nozioni generali sull' organizzazione dello Stato e degli enti locali;
- - nozioni generali di diritto privato;
- - nozioni generali di legislazione assistenziale;
- - economia domestica e della comunità;
- - elementi di igiene della persona e della casa;
- - elementi di alimentazione e dietetica;
- - elementi teorico-pratici di animazione, attivazione e terapia occupazionale dell' anziano;
- - elementi di anatomia e fisiologia generale.
(2) Tutte le materie di cui al primo comma sono trattate con specifica attenzione alle particolarità e alla problematica della famiglia e dell'anziano.
(3) Il numero minimo di ore delle singole lezioni teoriche, i contenuti e l'articolazione delle singole materie sono fissati con delibera della Giunta provinciale, sentito il parere della commissione provinciale per l'assistenza agli anziani di cui all'articolo 17 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 e successive modifiche.
(4) Il tirocinio pratico si effettua mediante esercitazioni guidate in servizi per anziani, residenziali e domiciliari, in servizi di assistenza domiciliare alla famiglia e in servizi ospedalieri.
(5) La scelta dei docenti, nonché articolazione dei programmi, sono concordate con l'ufficio provinciale competente per l'assistenza agli anziani.