Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1981, n. 37.
(1) La durata minima dei corsi è di un anno. Essi prevedono complessivamente non meno di 1600 ore di insegnamento, di cui il 50% dedicato alle lezioni teoriche e il rimanente 50% al tirocinio pratico. Per i frequentanti i corsi si applicano le provvidenze di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49.