Pubblicato nel B.U. 8 luglio 1980, n. 36.
(1) La commissione provinciale per l'impiego può costituire nel proprio seno delle sottocommissioni per la trattazione di particolari problemi. Le sottocommissioni riferiscono di norma alla commissione i risultati dei propri lavori, salvo quanto diversamente stabilito dalla commissione stessa all'atto dell'istituzione.
(2) Nelle sottocommissioni deve essere garantita la presenza dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, di norma in forma paritetica.
(3) Trovano applicazione i commi 2 e 3 dell'articolo 2.
(4) In relazione alla materia trattata, il presidente può invitare, con voto consultivo, esperti competenti in materia. 4)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 47 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39; le sottocommissioni sono state soppresse con l'art. 1 del D.P.G.P. 25 gennaio 1995, n. 3; le loro funzioni sono state attribuite al direttore della ripartizione competente.