Pubblicato nel B.U. 8 luglio 1980, n. 36.
(1) La commissione provinciale per l'impiego è nominata dalla Giunta provinciale e permane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina. Essa è composta:
(2) La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. Per i membri di cui alle lettere g), h), i), j), k) e l) del comma 1 è nominato un supplente.
(3) Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato addetto alla ripartizione provinciale competente per il lavoro, di qualifica funzionale non inferiore alla VI. 3)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 46 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39; le lettere e) e f) sono state successivamente abrogate dall'art. 7 del D.P.G.P. 9 ottobre 1996, n. 36.