Pubblicata nel B.U. 27 giugno 1978, n. 31.
(1) Per consentire la realizzazione di un piano triennale di finanziamento di opere stradali di interesse provinciale, è autorizzata la spesa di lire 21.000 milioni, in ragione di lire 7.000 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980.
(2) Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie iscritte al cap. 4225 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso in forza delle preesistenti disposizioni e per gli anni successivi mediante lo stanziamento delle somme occorrenti ai corrispondenti capitoli del bilancio provinciale.
(3) L'Amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare i contratti di appalto e ad assumere obbligazioni nei limiti dell'intera somma autorizzata per il triennio, provvedendo all'impegno della spesa necessaria a carico dei rispettivi esercizi finanziari, fermo restando che i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi annualmente assegnati.