Pubblicata nel B.U. 23 agosto 1977, n. 41.
(1) Nel rispetto di quanto previsto nel secondo comma del presente articolo, le piante organiche e l'ordinamento del personale vengono deliberati dal rispettivo consiglio di amministrazione. Detta deliberazione deve essere approvata dalla Giunta provinciale.3) .
(2) Il trattamento economico e giuridico del personale deve essere adeguato per quanto riguarda il personale insegnante a quello del personale delle scuole professionali della Provincia e, per quanto riguarda il personale amministrativo, a quello del rispettivo ruolo provinciale.
(3) Gli istituti sono inoltre autorizzati ad assumere personale insegnante con contratto di diritto privato temporaneo. Al personale assunto con contratto di diritto privato temporaneo per una durata inferiore ad un anno, non si applica l'articolo unico della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 23. L'indennità di fine rapporto è corrisposta dagli istituti stessi.4)
(4) Per particolari esigenze gli istituti suddetti sono anche autorizzati a mettere a disposizione il proprio personale insegnante, di cui al precedente comma, ad associazioni ed enti tramite apposite convenzioni da approvare da parte della Giunta provinciale.4)
Vedi l'art. 5 della L.P. 9 agosto 1988, n. 27.
I commi 3 e 4 sono stati aggiunti dall'art. 1 della L.P. 7 agosto 1984, n. 6.