Pubblicata nel B.U. 23 agosto 1977, n. 41.
(1) Al fine di promuovere la diffusione del canto e della musica, intesi come mezzi di educazione e di sviluppo culturale, sono istituiti con sede in Bolzano:
(2) Ogni istituto ha una gestione autonoma a tutti gli effetti.
(3) Negli allegati statuti sono stabilite le finalità, le norme sulla organizzazione interna e sul funzionamento del relativo istituto. Tali statuti possono essere modificati con deliberazione della Giunta provinciale.
(4) I comuni sono tenuti a mettere a disposizione gratuita le aule per le attività degli istituti per l'educazione musicale.2)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 30 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.