Pubblicata nel B.U. 23 agosto 1977, n. 41.
(1) I contributi vengono concessi con deliberazione della Giunta provinciale e sono subordinati all'approvazione del programma annuale di attività, del bilancio preventivo per l'anno in corso, della relazione sull'attività svolta e del conto consuntivo relativi all'anno precedente, prescindendo da ogni altra modalità e requisito previsti dalla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche.
(2) Nei trenta giorni successivi al ricevimento del programma annuale di attività e dei bilanci preventivi, la Giunta provinciale potrà annullarli in caso di violazione di legge ovvero promuoverne, in ogni altro caso, il riesame con richiesta motivata.