Pubblicata nel B.U. 23 agosto 1977, n. 41.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad utilizzare i fondi stanziati ai sensi della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche, con un impegno di spesa annuo da stabilirsi con legge di bilancio. Per l'esercizio finanziario 1977 tale impegno di spesa non può superare l'importo di lire 280 milioni per l'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina e di lire 140 milioni per l'istituto per l'educazione musicale in lingua italiana.