Pubblicata nel B.U. 12 luglio 1977, n. 35.
(1) Con il decreto assessorile di cui all'articolo precedente o con un altro decreto dell'ipotesi indicata nel secondo comma dell'articolo 1, viene affidata la direzione tecnica dei lavori ad un funzionario esperto in materie tecniche dell'ufficio provinciale delle fonti di energia.
(2) 2)
Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.