(1) L'Amministrazione provinciale è autorizzata ad eseguire, su richiesta dei beneficiari dei contributi provinciali, in tutto o in parte, le opere necessarie all'esecuzione degli allacciamenti di nuclei e case sparse e all'esecuzione di piani di elettrificazione, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche e integrazioni.
(2) L'Amministrazione provinciale è altresì autorizzata ad eseguire, tramite l'ufficio provinciale per le fonti di energia, anche la sola direzione dei lavori delle opere di cui al comma precedente.
(3) A tali scopi, l'Assessore competente in materia è autorizzato a stipulare apposita convenzione con i beneficiari dei contributi provinciali, per la disciplina degli oneri di rispettiva competenza, per assicurare il rispetto delle prescrizioni tecniche richieste dai beneficiari e dagli enti competenti in materia di impianti elettrici, per l'ottenimento dei permessi e delle servitù di elettrodotto, nonché per il trasferimento in proprietà degli impianti ed opere, di cui al precedente primo comma, agli enti beneficiari. La convenzione non è soggetta ad approvazione alcuna.