(1) I fondi annualmente predisposti nei bilanci di previsione della Provincia per gli scopi di cui alla presente legge e non utilizzati negli esercizi in cui furono stanziati formano impegno sui relativi fondi della competenza dell'esercizio e possono essere mantenuti in bilancio entro i limiti previsti dall'articolo 36 della legge di contabilità dello Stato.
(2) Possono altresì essere impiegati per gli scopi di cui alla presente legge i fondi stanziati nei bilanci di previsione della Provincia ai sensi della legge 30 giugno 1904, n. 293, recante norme per l'autorizzazione di spese straordinarie per provvedere alla difesa delle strade e degli abitati da frane e corrosioni.